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Standard normativi

Approvato all'VIII Congresso, a Valencia, il 1 ottobre 1967 e parzialmente modificato al IX, a Napoli, il 22 aprile 1973 e al XV, a Jaca, il 25 settembre 1993.

Base I. Dei Congressi

A) I Congressi di Storia della Corona d'Aragona sono formati da studiosi interessati alle tematiche storiche dei paesi che componevano la Corona d'Aragona che si riuniscono in assemblee periodiche per lo studio dei suddetti temi.

B) Queste assemblee si terranno, in linea di principio, ogni cinque anni, come periodo di tempo più opportuno per ottenere risultati pratici.

Base II. Dalla Commissione Permanente

A) Sarà costituita, come organismo superiore, una Commissione Permanente dei Congressi Storici della Corona d'Aragona, la cui missione sarà quella di garantire la continuità della celebrazione periodica di essi e il loro livello scientifico, curare l'esecuzione delle risoluzioni che approvano e servono da collegamento tra due congressi successivi.

B) La sede della Commissione Permanente dei Congressi di Storia della Corona d'Aragona sarà l'Archivio della Corona d'Aragona. Tale risoluzione è giustificata data la necessità che i Congressi di Storia della Corona d'Aragona dispongano di un luogo in cui conservare la loro documentazione e, d'altra parte, dato il carattere di continuità che i Congressi devono avere, come affermato in stesse norme, è opportuno che vi sia un luogo di massima rappresentanza che faciliti il ​​lavoro organizzativo di detti Congressi. Tenuto conto che tale condizione rappresentativa è soddisfatta soltanto dall'Archivio della Corona d'Aragona, si indica la delibera formulata in capo allo stesso.

C) La Commissione Permanente sarà composta da ventuno membri; vale a dire: due rappresentanti per ciascuno degli ex paesi di Aragona, Catalogna, Valencia e Maiorca; uno per ciascuno degli antichi regni di Navarra e Portogallo; due per le antiche corone di Castiglia e di Francia; altri sei, due per ciascuno, per i territori italiani di Sardegna, Napoli e Sicilia, e, secondo quanto precisato nella sezione B) della base II, il direttore dell'Archivio della Corona d'Aragona.

D) Saranno nominati i componenti della Commissione Permanente, ad eccezione di quest'ultima, che ne farà parte come membro ex officio, eletto dal Congresso.

Per essere eletto, un candidato deve aver partecipato a due Congressi successivi precedenti al presente o ai tre supplenti, a meno che non vi sia altro candidato e sia designato dalla stessa Commissione Permanente come indicato nella sezione C) della base III.

Il loro mandato sarà valido da un Congresso all'altro, ma potranno essere rieletti. Il rinnovo degli incarichi avverrà sempre in occasione di un Congresso, e, per meglio garantire la continuità nella gestione, sarà costituito dalla metà dei suoi rappresentanti per i Paesi che ne hanno un numero pari, e alternativamente tra i altri gruppi differenziati nella sezione C) della presente base II.

E) Per l'elezione si provvederà prima alla copertura dei posti vacanti e poi al rinnovo di quelli che devono cessare, la cui cessazione spetterà al membro più anziano della Commissione o, a parità di condizioni, al più anziano.

Base III. Poteri del Congresso

Questo è, naturalmente, il primo e principale soggetto dei poteri e delle decisioni dei Congressi Storici della Corona d'Aragona. Pertanto gli corrisponderà:

A) L'elezione dei membri della Commissione Permanente e, se del caso, la loro rielezione.

B) Tutti i congressisti presenti avranno voce in capitolo e avranno diritto di voto anche coloro che hanno partecipato attivamente ad un altro Congresso.

C) I congressisti di ciascun paese o regno designeranno mediante voto i membri che dovranno rappresentarli.

Nel caso in cui il numero dei deputati di un antico regno sia inferiore a cinque, la Commissione Permanente nominerà il rappresentante di detto regno.

Base IV. Poteri della Commissione Permanente

Per adempiere alle finalità indicate come proprie nella base II, A), la Commissione Permanente può:

A) Nomina tra i suoi membri gli incarichi che ritiene opportuni e può anche modificare tali nomine, ogniqualvolta le circostanze lo consiglino.

B) Costituire con alcuni dei suoi componenti un comitato esecutivo o un consiglio della Commissione Permanente, quando lo ritenga opportuno per l'efficacia delle proprie attività.

C) Decidere gli argomenti più opportuni e il luogo dell'incontro del Congresso immediato, per il quale avrai la competenza e il diritto di contattare le personalità più adatte di detto luogo o paese, trasferendo alla Commissione Organizzatrice del Congresso corrispondente che il verranno stabiliti i poteri necessari.

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